Free Web Hosting Provider - Web Hosting - E-commerce - High Speed Internet - Free Web Page
Search the Web

                                                                     



Statuto dell'Unione della Nobiltà Napoleonica



Art. I

- E' costituita l'Unione della Nobiltà Napoleonica.
L'Unione ha sede legale in Firenze Viale F.lli Rosselli n. 47, ovvero in altro luogo che verrà indicato dall'Assemblea.

Art. II

- Scopo dell'Unione è quello di mantenere vivi i ricordi, i principi, i valori e gli ideali dell'epopea napoleonica, nonché di contribuire alla diffusione dei medesimi mediante la ricerca storica, l'organizzazione di convegni, la concessione di borse di studio, la pubblicazione di monografie e di opere di approfondimento, come pure di riviste e di periodici.
Compito del Unione è anche quello di provvedere alla pubblicazione del Libro della Nobiltà Napoleonica suddivisa negli Stati che vennero creati in Europa da Napoleone I Bonaparte.

Art. III

- L'Unione, per la sua natura e per le sua finalità storiche culturali e nobiliari, è estranea a qualsiasi manifestazione o movimento di carattere politico.

Art. IV

- Possono far parte dell'Unione tutti coloro che ottennero titoli nobiliari, cavallereschi o sistemi premiali, sotto qualunque forma dalla varie Dinastie Napoleoniche.
Su delibera del Comitato Direttivo possono essere ammessi anche tutti gli appassionati di storia, tradizioni, araldica e di diritto nobiliare Napoleonico, ed inoltre coloro che vantano titoli ufficialmente riconosciuti, ovvero legittimati da Ordini Cavallereschi che richiedano prove nobiliari.
Possono infine aderire all'Unione, in forma federativa, le Associazioni Napoleoniche che ne condividano le finalità: in tal caso la domanda di adesione deve essere approvata dalla Consulta Centrale.
In sede di approvazione del presente Statuto sono considerate Associazioni Federate Fondatrice le "Guardie d'Onore di Re Gioacchino Murat", la "Guardia Imperiale di Napoleone I", le "Guardie d'Onore di Napoleone III" e l'Associazione "Dame d'Onore Carolina Bonaparte Murat".

Art. V

- La domanda di ammissione di nuovi aderenti deve essere presentata al Comitato Direttivo; essa deve essere corredata da documentazione idonea a provare l'inesistenza di carichi pendenti e condanne penali.
Coloro che vantano titoli nobiliari, cavallereschi o premiali, sotto qualunque forma concessi dalle varie Dinastie Napoleoniche o altre, devono allegare la documentazione necessaria per dimostrare il Titolo vantato.
La domanda è insindacabilmente approvata dal Comitato Direttivo, sentito il parere della Consulta Storico - Araldico Nobiliare .
Il Comitato Direttivo delibera altresì sull'eventuale decadenza di un componente dell'Unione per sopravvenuta indegnità.

Art. VI

- I soci si distinguono in:
a) Soci Onorari: ovvero i discendenti sia in linea maschile che femminile dalla Famiglia Imperiale Napoleonica e i membri di Famiglie Sovrane, o già sovrane, fra quelle esistenti nel momento storico del Congresso di Vienna, e successive;
b) Soci Ordinari: ovvero i discendenti di quelle famiglie che durante il Primo Impero, in uno degli Stati appartenenti all'Europa Napoleonica, ovvero durante il Secondo Impero, ottennero titoli, onori e privilegi di natura nobiliare;
c) Soci Effettivi:
1) I discendenti di famiglie che ottennero onori e privilegi di natura nobiliare (secondo le norme contenute nel regolamento di ammissione all'U.N.N., che verrà redatto dalla Consulta Storico-Araldico Nobiliare).
2) Coloro che lo sono considerati per cortesia (secondo le norme contenute nel già citato Regolamento).
3) Coloro che sono in possesso di diritto di stemma certificato o concesso da un'Autorità Araldica ufficiale;
d) Soci Aderenti: ovvero i discendenti da coloro che ebbero incarichi o cariche, o parteciparono a guerre, o ottenero decorazioni e medaglie durante il Primo ed il Secondo Impero (secondo le norme contenute nel già citato Regolamento);
e) Soci Aggregati: ovvero i cultori a qualunque titolo della storia, dell'araldica, delle tradizioni e dei sistemi premiali del Primo e del Secondo Impero Napoleonico.
Tutti i Soci, a qualunque categoria appartengano, hanno l'obbligo di cooperare al decoro ed allo sviluppo delle attività dell'Unione.

Art. VII

- L'Unione è costituita dalle seguenti Deputazioni:
1) Deputazione dei Dipartimenti Italiani dell'Impero Francese, e del Regno d' Etruria.
2) Deputazione del Principato di Lucca e Piombino;
3) Deputazione del Regno Italico;
4) Deputazione delle Province Illiriche ;
5) Deputazione del Regno di Napoli e delle due Sicilie.
6) Deputazione dell'Impero Francese.
7) Deputazione del Regno di Westfalia e della Confederazione del Reno
8) Deputazione della Confederazione Elvetica.
9) Deputazione del Gran Ducato di Varsavia.
10) Deputazione del Regno di Spagna.
11) Deputazione del Regno di Olanda.
12) Deputazione del Regno di Svezia
13) Deputazione dei Dipartimenti Belgi dell'Impero Francese .
14) Deputazione del Regno del Portogallo .
Con delibera della Consulta Centrale possono essere costituite altre Deputazioni.

Art. VIII

- Gli Organi dell'Unione sono:
a) L'Assemblea Dei Soci
b) La Consulta Centrale
c) La Consulta Storico Araldico Nobiliare
d) Il Comitato Direttivo
e) Il Collegio dei Revisori ed il Comitato Scientifico
La gestione dell'Unione è basata sulla più ampia collegialità delle decisioni .

Art. IX

- L'Assemblea Generale dell' Unione è composta da tutti i Soci, e dalle rappresentanze delle Associazioni Federate, queste nella misura che sarà determinata dalla Consulta Centrale , su proposta del Comitato Direttivo.
Essa si riunisce almeno una volta all'anno ed ascolta la relazione del Comitato Direttivo sull 'attività svolta e sul rendiconto finanziario.
Come Assemblea Straordinaria può deliberare a maggioranza di 2/3 sulle modifiche da apportare sul presente Statuto.
Elegge il Comitato Direttivo che resta in carica 5 anni, rinnovabili.
L'Assemblea può eleggere il Presidente d'Onore dell'Unione ed il Comitato Internazionale Onorario di Presidenza.
Elegge altresì la Presidenza dell'Unione, determinandone il numero dei componenti.
Il Comitato Internazionale Onorario di Presidenza e la Presidenza dell'Unione sono gli organi di alto indirizzo e di alta rappresentanza dell'Unione e operano secondo le alte direttive del Presidente d'Onore.

Art. X

- La Consulta Centrale, che è composta da:
Il Presidente della Consulta ;
Il Comitato Direttivo;
Il Presidente della Consulta Storico Araldico Nobiliare;
1 Membro della Depurazione dei Dipartimenti Italiani per la Savoia, il Piemonte e la Liguria;
1 Membro della Deputazione dei Dipartimenti Italiani per Parma e la Toscana;
1 Membro della Deputazione dei Dipartimenti Italiani per l'Umbria ed il Lazio;
1 Membro della Deputazione per il Principato di Lucca e Piombino;
1 Membro della Deputazione delle Province Illiriche;
2 Membri della Deputazione del Regno Italico;
2 Membri della Deputazione del Regno di Napoli e delle due Sicilie;
4 Membri della Deputazione del'Impero Francese;
2 Membri della Deputazione del Regno di Westfalia e della Confederazione del Reno;
1 Membro della Deputazione della Confederazione Elvetica;
2 Membri della Deputazione del Gran Ducato di Varsavia;
2 Membri della Deputazione del Regno di Spagna;
1 Membro della Deputazione del Regno di Svezia;
1 Membro della Deputazione dei Dipartimenti del Belgio;
1 Membro della Deputazione del Regno del Portogallo;
2 Membri della Deputazione del Regno di Olanda;
2 Rappresentanti delle "Guardie d'onore di Re Gioacchino Murat";
2 Rappresentanti della "Guardia Imperiale di Napoleone I";
1 Rappresentante delle " Guardie d'Onore di Napoleone III" ;
2 Rappresentanti dell'Associazione "Dame d'Onore Carolina Bonaparte Murat";
Il Presidente del Comitato Scientifico;
2 Consiglieri Speciali per i rapporti con l'estero, indicati dall'Assemblea.
Ogni Associazione che aderisse all'Unione avrà diritto di essere rappresentata nella Consulta Centrale.

Art. XI

- La Consulta Centrale si riunisce almeno due volte l'anno ed ha i seguenti compiti:
a) Elegge il proprio Presidente, che resta in carica per cinque anni, rinnovabili.
b) Approva il programma annuale di attività dell'Unione, nonchè il resoconto dell'attività svolta ed il bilancio consuntivo;
c) delibera sull' ammisione dei Soci Onorari;
d) delibera sull'ammissione all'Unione di altre Associazioni;
e) delibera su tutte le questioni che le venissero sottoposte dal Comitato Direttivo e vigila sull'attività svolta da quest'ultimo;
f) nomina il Comitato Scientifico;
g) nomina il Collegio dei Revisori .

Art. XII

- L'Unione è retta da un Comitato Direttivo, composto dal Presidente, dal Presidente Vicario, da 2 o più Vice Presidenti, il Cancelliere, il Vice Cancelliere, il Tesoriere, il Consigliere ai rapporti Internazionali.
Alle riunioni partecipa, con diritto di voto, il Presidente della Consulta Centrale.
Il Comitato Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione dell'Unione, e ne dirige e gestisce l'attività, nell'ambito degli indirizzi approvati dalla Consulta Centrale.
La rappresentanza legale dell' Unione è affidata al Presidente del Comitato Direttivo, il quale mantiene l'osservanza dello Statuto, e ne cura gli interessi.
Ha la firma sociale anche nei rapporti con terzi.
Egli convoca e presiede il Comitato Direttivo; convoca la Consulta Centrale e , d' intesa con il Presidente di questa, ne formula l'Ordine del Giorno.
I Vice Presidenti coadiuvano il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni; il Presidente Vicario coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di necessità, ed è altresì il Consigliere per gli Affari Militari.
Il Cancelliere, o in sua vece il Vice Cancelliere, cura la tenuta degli elenchi dei componenti dell'Unione , degli atti delle procedure di ammissione e dei verbali delle riunioni del Comitato Direttivo, della Consulta Centrale, e dell'Assemblea.
Il Tesoriere cura l'amministrazione del patrimonio dell'Unione.
Il Consigliere addetto ai rapporti Internazionali cura i rapporti con le organizzazioni estere.
Il Comitato Direttivo si riunisce almeno ogni due mesi.
Convoca l'Assemblea Generale dei Soci ai sensi del presente Statuto.

Art. XIII

- Il Comitato Direttivo nomina la Consulta Storico - Araldico Nobiliare ed il suo Presidente.
La Consulta Storico - Araldico Nobiliare è composta da tre a tredici membri, scelti tra i maggiori cultori delle scienze storiche ed araldiche.
La Consulta esprime il proprio parere motivato in ordine alle domande di ammissione all'U.N.N.
Nel caso in cui il parere sia favorevole indica la categoria sociale nella quale può essere inserito il richiedente, con la qualifiche a lui spettanti.
Per quanto attiene ai diritti nobiliari italiani, la Consulta Araldica, nel caso di ritenuta necessità, ovvero il Comitato Direttivo dell'U.N.N., nel caso in cui non intenda accogliere il parere della Consulta, ovvero il soggetto interessato, nel caso in cui non accetti le decisioni dei citati Organi Statutari, potranno richiedere un parere definitivo alla Commissione Regionale del C.N.I. (Corpo della Nobiltà Italiana) competente per territorio, la quale deciderà quale arbitro inappellabile.
Per ogni questione relativa ai diritti nobiliari francesi, il medesimo potere di decisione suprema è conferito agli Organi Competenti dell'A.N.F. (Association d'entraide de la Noblesse Française).
Il tutto, ovviamente, facente salvo il diritto alla privacy riconosciuto dalle leggi vigenti.
La Consulta può esprimere altresì il proprio parere in ordine a qualsiasi questione che le venga sottoposta dal Comitato Direttivo.

Art. XIV

- Il Comitato Direttivo nomina Il Comitato di Redazione del Libro della Nobiltà Napoleonica ed il Comitato di Redazione del Notiziario, il quale cura la pubblicazione del Bollettino contenente i nuovi aderenti ed i resoconti delle attività dell'Unione.

Art. XV

- Le Deputazioni dell'Unione così come più sopra indicate, devono indicare il loro rappresentante o i loro rappresentanti nella Consulta Centrale.
Ciascuna Deputazione elegge altresì il proprio Presidente della Deputazione e può altresì eleggere un Segretario ed un Tesoriere.
Ciascuna Deputazione può deliberare la costituzione, nel proprio seno, di Sotto Deputazioni autonome.

Art. XVI

-La Consulta Centrale nomina il Collegio dei Revisori il quale vigila sulla corretta gestione economica e contabile dell'Unione.

Art. XVII

- La Consulta Centrale può nominare un Comitato Scientifico , composto da docenti di scienze storiche, militari, giuridiche, araldiche o nobiliari, ovvero fra cultori della materia e scienziati di chiara fama, eleggendone il Presidente.

Art- XVIII

- Il patrimonio dell' Unione è composto dai contributi di ammissione, dai versamenti volontari dei Soci, dalle erogazioni fatte a qualsiasi titolo, anche da terzi, enti società o persone.
Il patrimonio, assolto ogni obbligo per la vita stessa dell'Unione, dovrà essere utilizzato per opere di ricerca storica, culturali, ovvero umanitarie e di beneficenza.

Art. XIX

- Per quanto non previsto dal presente Statuto, si farà riferimento alle norme dettate dal Codice Civile Italiano e dalle vigenti leggi per le Associazioni non aventi fine di lucro.









Statuto approvato dall'Assemblea Costituente tenutasi a Napoli il 14 luglio 2001, sotto l'Alta Presidenza di Sua Altezza Reale il Principe Joachim Louis Napoléon Murat, con modificazioni apportate, su delega, dal Comitato Direttivo nella riunione tenutasi a Firenze il 2 marzo 2002