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Statuto dell'Unione
della Nobiltà Napoleonica
Art. I
- E' costituita l'Unione della
Nobiltà Napoleonica. L'Unione ha sede legale in Firenze
Viale F.lli Rosselli n. 47, ovvero in altro luogo che verrà
indicato dall'Assemblea.
Art. II
- Scopo dell'Unione è
quello di mantenere vivi i ricordi, i principi, i valori e gli
ideali dell'epopea napoleonica, nonché di contribuire alla
diffusione dei medesimi mediante la ricerca storica,
l'organizzazione di convegni, la concessione di borse di studio,
la pubblicazione di monografie e di opere di approfondimento, come
pure di riviste e di periodici. Compito del Unione è
anche quello di provvedere alla pubblicazione del Libro della
Nobiltà Napoleonica suddivisa negli Stati che vennero
creati in Europa da Napoleone I Bonaparte.
Art. III
- L'Unione, per la sua natura e
per le sua finalità storiche culturali e nobiliari, è
estranea a qualsiasi manifestazione o movimento di carattere
politico.
Art. IV
- Possono far parte dell'Unione
tutti coloro che ottennero titoli nobiliari, cavallereschi o
sistemi premiali, sotto qualunque forma dalla varie Dinastie
Napoleoniche. Su delibera del Comitato Direttivo possono essere
ammessi anche tutti gli appassionati di storia, tradizioni,
araldica e di diritto nobiliare Napoleonico, ed inoltre coloro che
vantano titoli ufficialmente riconosciuti, ovvero legittimati da
Ordini Cavallereschi che richiedano prove nobiliari. Possono
infine aderire all'Unione, in forma federativa, le Associazioni
Napoleoniche che ne condividano le finalità: in tal caso la
domanda di adesione deve essere approvata dalla Consulta
Centrale. In sede di approvazione del presente Statuto sono
considerate Associazioni Federate Fondatrice le "Guardie
d'Onore di Re Gioacchino Murat", la "Guardia Imperiale
di Napoleone I", le "Guardie d'Onore di Napoleone III"
e l'Associazione "Dame d'Onore Carolina Bonaparte Murat".
Art. V
- La domanda di ammissione di
nuovi aderenti deve essere presentata al Comitato Direttivo; essa
deve essere corredata da documentazione idonea a provare
l'inesistenza di carichi pendenti e condanne penali. Coloro che
vantano titoli nobiliari, cavallereschi o premiali, sotto
qualunque forma concessi dalle varie Dinastie Napoleoniche o
altre, devono allegare la documentazione necessaria per dimostrare
il Titolo vantato. La domanda è insindacabilmente
approvata dal Comitato Direttivo, sentito il parere della Consulta
Storico - Araldico Nobiliare . Il Comitato Direttivo delibera
altresì sull'eventuale decadenza di un componente
dell'Unione per sopravvenuta indegnità.
Art. VI
- I soci si distinguono in: a)
Soci Onorari: ovvero i discendenti sia in linea maschile che
femminile dalla Famiglia Imperiale Napoleonica e i membri di
Famiglie Sovrane, o già sovrane, fra quelle esistenti nel
momento storico del Congresso di Vienna, e successive; b) Soci
Ordinari: ovvero i discendenti di quelle famiglie che durante il
Primo Impero, in uno degli Stati appartenenti all'Europa
Napoleonica, ovvero durante il Secondo Impero, ottennero titoli,
onori e privilegi di natura nobiliare; c) Soci Effettivi: 1)
I discendenti di famiglie che ottennero onori e privilegi di
natura nobiliare (secondo le norme contenute nel regolamento di
ammissione all'U.N.N., che verrà redatto dalla Consulta
Storico-Araldico Nobiliare). 2) Coloro che lo sono considerati
per cortesia (secondo le norme contenute nel già citato
Regolamento). 3) Coloro che sono in possesso di diritto di
stemma certificato o concesso da un'Autorità Araldica
ufficiale; d) Soci Aderenti: ovvero i discendenti da coloro
che ebbero incarichi o cariche, o parteciparono a guerre, o
ottenero decorazioni e medaglie durante il Primo ed il Secondo
Impero (secondo le norme contenute nel già citato
Regolamento); e) Soci Aggregati: ovvero i cultori a qualunque
titolo della storia, dell'araldica, delle tradizioni e dei sistemi
premiali del Primo e del Secondo Impero Napoleonico. Tutti i
Soci, a qualunque categoria appartengano, hanno l'obbligo di
cooperare al decoro ed allo sviluppo delle attività
dell'Unione.
Art. VII
- L'Unione è costituita
dalle seguenti Deputazioni: 1) Deputazione dei Dipartimenti
Italiani dell'Impero Francese, e del Regno d' Etruria. 2)
Deputazione del Principato di Lucca e Piombino; 3) Deputazione
del Regno Italico; 4) Deputazione delle Province Illiriche ;
5) Deputazione del Regno di Napoli e delle due Sicilie. 6)
Deputazione dell'Impero Francese. 7) Deputazione del Regno di
Westfalia e della Confederazione del Reno 8) Deputazione della
Confederazione Elvetica. 9) Deputazione del Gran Ducato di
Varsavia. 10) Deputazione del Regno di Spagna. 11)
Deputazione del Regno di Olanda. 12) Deputazione del Regno di
Svezia 13) Deputazione dei Dipartimenti Belgi dell'Impero
Francese . 14) Deputazione del Regno del Portogallo . Con
delibera della Consulta Centrale possono essere costituite altre
Deputazioni.
Art. VIII
- Gli Organi dell'Unione sono:
a) L'Assemblea Dei Soci b) La Consulta Centrale c) La
Consulta Storico Araldico Nobiliare d) Il Comitato Direttivo
e) Il Collegio dei Revisori ed il Comitato Scientifico La
gestione dell'Unione è basata sulla più ampia
collegialità delle decisioni .
Art. IX
- L'Assemblea Generale dell'
Unione è composta da tutti i Soci, e dalle rappresentanze
delle Associazioni Federate, queste nella misura che sarà
determinata dalla Consulta Centrale , su proposta del Comitato
Direttivo. Essa si riunisce almeno una volta all'anno ed
ascolta la relazione del Comitato Direttivo sull 'attività
svolta e sul rendiconto finanziario. Come Assemblea
Straordinaria può deliberare a maggioranza di 2/3 sulle
modifiche da apportare sul presente Statuto. Elegge il Comitato
Direttivo che resta in carica 5 anni, rinnovabili. L'Assemblea
può eleggere il Presidente d'Onore dell'Unione ed il
Comitato Internazionale Onorario di Presidenza. Elegge altresì
la Presidenza dell'Unione, determinandone il numero dei
componenti. Il Comitato Internazionale Onorario di Presidenza
e la Presidenza dell'Unione sono gli organi di alto indirizzo e di
alta rappresentanza dell'Unione e operano secondo le alte
direttive del Presidente d'Onore.
Art. X
- La Consulta Centrale, che è
composta da: Il Presidente della Consulta ; Il Comitato
Direttivo; Il Presidente della Consulta Storico Araldico
Nobiliare; 1 Membro della Depurazione dei Dipartimenti
Italiani per la Savoia, il Piemonte e la Liguria; 1 Membro
della Deputazione dei Dipartimenti Italiani per Parma e la
Toscana; 1 Membro della Deputazione dei Dipartimenti Italiani
per l'Umbria ed il Lazio; 1 Membro della Deputazione per il
Principato di Lucca e Piombino; 1 Membro della Deputazione
delle Province Illiriche; 2 Membri della Deputazione del Regno
Italico; 2 Membri della Deputazione del Regno di Napoli e
delle due Sicilie; 4 Membri della Deputazione del'Impero
Francese; 2 Membri della Deputazione del Regno di Westfalia e
della Confederazione del Reno; 1 Membro della Deputazione
della Confederazione Elvetica; 2 Membri della Deputazione del
Gran Ducato di Varsavia; 2 Membri della Deputazione del Regno
di Spagna; 1 Membro della Deputazione del Regno di Svezia; 1
Membro della Deputazione dei Dipartimenti del Belgio; 1 Membro
della Deputazione del Regno del Portogallo; 2 Membri della
Deputazione del Regno di Olanda; 2 Rappresentanti delle
"Guardie d'onore di Re Gioacchino Murat"; 2
Rappresentanti della "Guardia Imperiale di Napoleone I";
1 Rappresentante delle " Guardie d'Onore di Napoleone
III" ; 2 Rappresentanti dell'Associazione "Dame
d'Onore Carolina Bonaparte Murat"; Il Presidente del
Comitato Scientifico; 2 Consiglieri Speciali per i rapporti
con l'estero, indicati dall'Assemblea. Ogni Associazione che
aderisse all'Unione avrà diritto di essere rappresentata
nella Consulta Centrale.
Art. XI
- La Consulta Centrale si
riunisce almeno due volte l'anno ed ha i seguenti compiti: a)
Elegge il proprio Presidente, che resta in carica per cinque anni,
rinnovabili. b) Approva il programma annuale di attività
dell'Unione, nonchè il resoconto dell'attività
svolta ed il bilancio consuntivo; c) delibera sull' ammisione
dei Soci Onorari; d) delibera sull'ammissione all'Unione di
altre Associazioni; e) delibera su tutte le questioni che le
venissero sottoposte dal Comitato Direttivo e vigila sull'attività
svolta da quest'ultimo; f) nomina il Comitato Scientifico; g)
nomina il Collegio dei Revisori .
Art. XII
- L'Unione è retta da un
Comitato Direttivo, composto dal Presidente, dal Presidente
Vicario, da 2 o più Vice Presidenti, il Cancelliere, il
Vice Cancelliere, il Tesoriere, il Consigliere ai rapporti
Internazionali. Alle riunioni partecipa, con diritto di voto,
il Presidente della Consulta Centrale. Il Comitato Direttivo ha
tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione
dell'Unione, e ne dirige e gestisce l'attività, nell'ambito
degli indirizzi approvati dalla Consulta Centrale. La
rappresentanza legale dell' Unione è affidata al Presidente
del Comitato Direttivo, il quale mantiene l'osservanza dello
Statuto, e ne cura gli interessi. Ha la firma sociale anche nei
rapporti con terzi. Egli convoca e presiede il Comitato
Direttivo; convoca la Consulta Centrale e , d' intesa con il
Presidente di questa, ne formula l'Ordine del Giorno. I Vice
Presidenti coadiuvano il Presidente nell'espletamento delle sue
funzioni; il Presidente Vicario coadiuva il Presidente e lo
sostituisce in caso di necessità, ed è altresì
il Consigliere per gli Affari Militari. Il Cancelliere, o in
sua vece il Vice Cancelliere, cura la tenuta degli elenchi dei
componenti dell'Unione , degli atti delle procedure di ammissione
e dei verbali delle riunioni del Comitato Direttivo, della
Consulta Centrale, e dell'Assemblea. Il Tesoriere cura
l'amministrazione del patrimonio dell'Unione. Il Consigliere
addetto ai rapporti Internazionali cura i rapporti con le
organizzazioni estere. Il Comitato Direttivo si riunisce almeno
ogni due mesi. Convoca l'Assemblea Generale dei Soci ai sensi
del presente Statuto.
Art. XIII
- Il Comitato Direttivo nomina la
Consulta Storico - Araldico Nobiliare ed il suo Presidente. La
Consulta Storico - Araldico Nobiliare è composta da tre a
tredici membri, scelti tra i maggiori cultori delle scienze
storiche ed araldiche. La Consulta esprime il proprio parere
motivato in ordine alle domande di ammissione all'U.N.N. Nel
caso in cui il parere sia favorevole indica la categoria sociale
nella quale può essere inserito il richiedente, con la
qualifiche a lui spettanti. Per quanto attiene ai diritti
nobiliari italiani, la Consulta Araldica, nel caso di ritenuta
necessità, ovvero il Comitato Direttivo dell'U.N.N., nel
caso in cui non intenda accogliere il parere della Consulta,
ovvero il soggetto interessato, nel caso in cui non accetti le
decisioni dei citati Organi Statutari, potranno richiedere un
parere definitivo alla Commissione Regionale del C.N.I. (Corpo
della Nobiltà Italiana) competente per territorio, la quale
deciderà quale arbitro inappellabile. Per ogni questione
relativa ai diritti nobiliari francesi, il medesimo potere di
decisione suprema è conferito agli Organi Competenti
dell'A.N.F. (Association d'entraide de la Noblesse Française). Il
tutto, ovviamente, facente salvo il diritto alla privacy
riconosciuto dalle leggi vigenti. La Consulta può
esprimere altresì il proprio parere in ordine a qualsiasi
questione che le venga sottoposta dal Comitato Direttivo.
Art. XIV
- Il Comitato Direttivo nomina Il
Comitato di Redazione del Libro della Nobiltà Napoleonica
ed il Comitato di Redazione del Notiziario, il quale cura la
pubblicazione del Bollettino contenente i nuovi aderenti ed i
resoconti delle attività dell'Unione.
Art. XV
- Le Deputazioni dell'Unione così
come più sopra indicate, devono indicare il loro
rappresentante o i loro rappresentanti nella Consulta
Centrale. Ciascuna Deputazione elegge altresì il proprio
Presidente della Deputazione e può altresì eleggere
un Segretario ed un Tesoriere. Ciascuna Deputazione può
deliberare la costituzione, nel proprio seno, di Sotto Deputazioni
autonome.
Art. XVI
-La Consulta Centrale nomina il
Collegio dei Revisori il quale vigila sulla corretta gestione
economica e contabile dell'Unione.
Art. XVII
- La Consulta Centrale può
nominare un Comitato Scientifico , composto da docenti di scienze
storiche, militari, giuridiche, araldiche o nobiliari, ovvero fra
cultori della materia e scienziati di chiara fama, eleggendone il
Presidente.
Art- XVIII
- Il patrimonio dell' Unione è
composto dai contributi di ammissione, dai versamenti volontari
dei Soci, dalle erogazioni fatte a qualsiasi titolo, anche da
terzi, enti società o persone. Il patrimonio, assolto
ogni obbligo per la vita stessa dell'Unione, dovrà essere
utilizzato per opere di ricerca storica, culturali, ovvero
umanitarie e di beneficenza.
Art. XIX
- Per quanto non previsto dal
presente Statuto, si farà riferimento alle norme dettate
dal Codice Civile Italiano e dalle vigenti leggi per le
Associazioni non aventi fine di lucro.
Statuto approvato dall'Assemblea
Costituente tenutasi a Napoli il 14 luglio 2001, sotto l'Alta
Presidenza di Sua Altezza Reale il Principe Joachim Louis Napoléon
Murat, con modificazioni apportate, su delega, dal Comitato
Direttivo nella riunione tenutasi a Firenze il 2 marzo 2002
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